Medicina Generale


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preaccordo MMG

Problemi vari

DICHIARAZIONE CONGIUNTA FIRMATA PRESSO LA SEDE SISAC IL 23-12-2008

Art. 1 - Compiti e funzioni del medico di Medicina Generale.
1. Al fine di concorrere ad assicurare la tutela della salute degli assistiti nel rispetto di
quanto previsto dai livelli essenziali e uniformi di assistenza e con modalità
rispondenti al livello più avanzato di appropriatezza clinica ed organizzativa, il
medico, nell’ambito dei compiti previsti dagli art. 45, 67, 78 e 95 dell’ACN 23 marzo
2005, espleta le seguenti funzioni:
- assume il governo del processo assistenziale relativo a ciascun paziente in
carico;
- si fa parte attiva della continuità dell’assistenza per i propri assistiti;
- persegue gli obiettivi di salute dei cittadini con il miglior impiego possibile delle
risorse.
2. Le funzioni ed i compiti di cui al precedente comma costituiscono responsabilità
individuali del medico.
3. Al fine di espletare i suoi compiti e funzioni nel rispetto dei principi sopra indicati, il
medico svolge la propria attività facendo parte integrante di un’aggregazione
funzionale territoriale di medici di medicina generale di cui all’art. 2 e opera
all’interno di una specifica unità complessa delle cure primarie, quando attivata
come previsto dall’art. 3, che può comprendere la collaborazione anche di altri
operatori sanitari e sociali.
4. Per ciascun paziente in carico, il medico raccoglie, aggiorna e trasmette le
informazioni all’azienda sanitaria come previsto dall’art. 5 del presente accordo.
5. Ai fini dell’assolvimento dei compiti previsti del DM 4 aprile 2008 e DPCM 26 marzo
2008, per la realizzazione del progetto Tessera Sanitaria e Ricetta Elettronica
nonché per l’assolvimento dei compiti relativi al flusso informativo di cui all’art. 5, il
medico aderisce ed utilizza i sistemi informativi messi a disposizione dalle regioni
secondo modalità e strumenti definiti fra le parti a livello regionale.
6. Le funzioni ed i compiti previsti dal presente articolo, costituiscono parte integrante
dell’ACN e rappresentano condizioni irrinunciabili per l’accesso ed il mantenimento
della convenzione con il SSN.
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Art. 2 – aggregazione funzionale territoriale della Medicina
Generale
1. Con le aggregazioni funzionali territoriali si realizzano alcune fondamentali
condizioni per l’integrazione professionale delle attività dei singoli medici di
medicina generale per il conseguimento degli obiettivi di assistenza.
2. I medici di medicina generale partecipano obbligatoriamente alle aggregazioni
funzionali territoriali.
3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, le Regioni, con la
partecipazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso ACN,
individuano le aggregazioni funzionali sulla base dei seguenti criteri:
- Riferimento all’ambito di scelta e comunque intradistrettuale;
- Popolazione assistita non superiore a 30.000 e comunque con un numero di
medici, di norma, non inferiore a 20 inclusi i titolari di convenzione a quota
oraria.
4. Nell’ambito dell’aggregazione di cui al presente articolo è individuato un delegato
con compiti di raccordo funzionale e professionale.
5. Nell’ambito degli accordi regionali vengono definite le modalità di partecipazione dei
medici alle aggregazioni funzionali sulla base dei criteri di cui al comma 3 nonché la
scelta del delegato di cui al comma 4.
6. I medici aderiscono all’aggregazione funzionale indicata dalla Regione allo scopo
di:
- promuovere l’equità nell’accesso ai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, anche attraverso l’individuazione di
percorsi di integrazione tra assistenza primaria e continuità assistenziale;
- promuovere la diffusione e l’applicazione delle buone pratiche cliniche sulla
base dei principi della “evidence based medicine”, nell’ottica più ampia della
“clinical governance”;
- promuovere e diffondere l’appropriatezza clinica e organizzativa nell’uso dei
servizi sanitari, anche attraverso procedure sistematiche ed autogestite di “peer
review”;
- promuovere modelli di comportamento nelle funzioni di prevenzione, diagnosi,
cura, riabilitazione ed assistenza orientati a valorizzare la qualità degli interventi
3
e al miglior uso possibile delle risorse, pubbliche e private, quale emerge
dall’applicazione congiunta dei principi di efficienza e di efficacia.
7. L’aggregazione funzionale persegue le finalità di cui al comma 6 attraverso:
- l’individuazione di strumenti, tempi e momenti di verifica per l’avvio dei processi
di riorganizzazione;
- la condivisione delle proprie attività con il Distretto di riferimento, per la
valutazione dei risultati ottenuti e per la socializzazione dei medesimi;
- la partecipazione a programmi di aggiornamento/formazione e a progetti di
ricerca concordati con il Distretto e coerenti con la programmazione regionale e
Aziendale e con le finalità di cui al comma 6.
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Art. 3 – Requisiti e funzioni minime dell’unità complessa delle
cure primarie
1. Nell’ambito del processo di programmazione volto a definire le unità complesse
delle cure primarie, la Regione consulta le organizzazioni sindacali firmatarie del
presente ACN. I modelli dell’unità complessa delle cure primarie possono
essere diversi in relazione alle caratteristiche orogeografiche e demografiche ed
ai bisogni assistenziali specifici della popolazione.
2. Gli accordi regionali con le OO.SS. dei medici convenzionati individuano la
dotazione strutturale, strumentale e di personale necessarie al pieno
svolgimento delle attività assistenziali affidate a ciascuna unità complessa delle
cure primarie, nonché le modalità di partecipazione dei medici e valorizzando le
risorse esistenti. Per l’attivazione e il funzionamento delle singole unità
complesse delle cure primarie, gli stessi accordi, nella valutazione delle risorse
necessarie a ciascuna, riallocano gli incentivi e le indennità, fino ad allora di
competenza dei medici che ne entrano a far parte, riferiti all’associazionismo,
all’impiego di collaboratori di studio, agli infermieri professionali ed agli strumenti
informatici in un quadro di tutela dei diritti previdenziali e di equità di trattamento
tra tutti i partecipanti alla unità complessa delle cure primarie, con la
salvaguardia del valore economico del trattamento individuale e ferma restando
la specificità di area. Nell’ambito degli stessi accordi la dotazione strutturale,
strumentale e di personale può essere prevista attraverso l’erogazione in forma
diretta da parte dell’azienda o in forma indiretta tramite il finanziamento del
medico. Fino ai predetti accordi regionali, restano in essere le indennità e
incentivazioni richiamate dal presente comma, nonché le forme organizzative
previste dai precedenti accordi regionali.
3. L’unità complessa delle cure primarie è costituita dai medici convenzionati, si
avvale eventualmente di altri operatori amministrativi, sanitari e sociali secondo
quanto previsto dagli accordi regionali. L’unità complessa delle cure primarie
opera, nell’ambito dell’organizzazione distrettuale, in sede unica o con una sede
di riferimento, ed espleta le seguenti funzioni di base:
- assicurare sul territorio di propria competenza la erogazione a tutti i cittadini
dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza (LEA);
- assicurare l’accesso ai servizi dell’unità complessa delle cure primarie
(assistenza sanitaria di base e diagnostica di 1° livello), anche al fine di
ridurre l’uso improprio del Pronto Soccorso;
- realizzare nel territorio la continuità dell’assistenza, 24 ore su 24 e 7 giorni su
7, per garantire una effettiva presa in carico dell'utente a partire in particolare
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dai pazienti cronici. A tal fine e con riferimento specifico a questa tipologia di
pazienti, va perseguita l’integrazione con i servizi sanitari di secondo e terzo
livello, prevedendo il diritto all’accesso in ospedale dei medici convenzionati;
- impiegare strumenti di gestione che garantiscano trasparenza e
responsabilità dei medici e dei professionisti sanitari nelle scelte assistenziali
e in quelle orientate al perseguimento degli obiettivi di salute;
- sviluppare la medicina d’iniziativa anche al fine di promuovere corretti stili di
vita presso tutta la popolazione, nonchè la salute dell’infanzia e
dell’adolescenza con particolare attenzione agli interventi di prevenzione,
educazione e informazione sanitaria;
- contribuire all’integrazione fra assistenza sanitaria e assistenza sociale a
partire dall'assistenza domiciliare e residenziale in raccordo con i distretti e in
sinergia con i diversi soggetti istituzionali e con i poli della rete di assistenza;
4. Dall’entrata in vigore del presente accordo, i medici di medicina generale, i
pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti
sanitari convenzionati sono obbligati a svolgere la loro attività all’interno delle
unità complesse delle cure primarie attivate con gli accordi di cui al comma 2.
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Art. 4 - Impegni da inserire nel prossimo accordo relativo al biennio
economico 2008/2009
1. I contenuti del presente articolo rappresentano altrettanti impegni che le parti
decidono di assumere con la sottoscrizione di questo accordo e di recepire per la
loro concreta applicazione nel prossimo accordo relativo al biennio 2008/2009. In
particolare si conviene di precisare già in questo accordo che le finalità cui devono
essere destinate le risorse del prossimo biennio economico 2008/2009 sono quelle
richiamate ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo;
2. Tutte le risorse disponibili per il rinnovo del secondo biennio economico 2008/2009
dovranno essere finalizzate al potenziamento dei processi di riorganizzazione ed
integrazione. A tal fine le risorse di competenza del 2008 saranno erogate solo a
partire dal 1 gennaio 2009 congiuntamente a quelle di competenza del 2009. Le
suddette risorse vengono utilizzate per garantire:
a. Il processo di perfezionamento degli accordi integrativi regionali, prevedendo
meccanismi di garanzia che coinvolgano il livello di rappresentanza
nazionale di parte pubblica e sindacale;
b. La definizione di istituti che assicurino il riconoscimento dell’impegno
professionale graduato per livello di complessità in un’ottica di uniformità
dell’assistenza tra le regioni.
3. Gli obiettivi da perseguire col prossimo Accordo sono rappresentati in particolare da
quelli elencati di seguito:
a. per quanto riguarda gli obiettivi generali, si sottolinea l’esigenza di procedere
verso la individuazione di forme di collaborazione tra il medico di medicina
generale, i pediatri di libera scelta e lo specialista ambulatoriale, incluso
quello ospedaliero, con l’individuazione e la definizione dei relativi vincoli di
incompatibilità;
b. per quanto riguarda gli obiettivi specifici, si richiamano i seguenti:
- miglioramento dell’accesso agli ambulatori di medicina generale e di
pediatria di libera scelta e ai poliambulatori specialistici pubblici, a partire
dal potenziamento dell’orario di apertura quotidiana, anche ai fini di
ridurre l’accesso improprio al pronto soccorso;
- potenziamento dei programmi di continuità assistenziale per garantire una
assistenza e una presa in carico 24 ore su 7 giorni, a partire dai pazienti
cronici a favore dei quali va previsto l’accesso in ospedale dei medici
convenzionati;
- potenziamento dell’assistenza domiciliare a favore della popolazione sia
in età pediatrica che in età adulta;
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- coinvolgimento programmato degli specialisti ambulatoriali a favore sia
degli assistiti a domicilio o nelle strutture residenziali, sia ai fini del
potenziamento della diagnostica di primo livello presso gli ambulatori dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Oltre agli obiettivi indicati al precedente comma 3, le parti convengono che nel
prossimo accordo si debbano affrontare tra l’altro anche i seguenti aspetti:
- La revisione delle modalità e della struttura del compenso del medico, anche in
relazione alle nuove unità complesse delle cure primarie;
- La partecipazione della specialistica ambulatoriale ai protocolli operativi della
continuità dell’assistenza H 24;
- La definizione degli standard nazionali in ordine al sistema informativo, con
particolare riferimento alla scheda sanitaria;
- L’approfondimento del flusso informativo che collega i medici convenzionati con
le aziende sanitarie;
- La revisione della normativa contrattuale vigente al fine di renderla coerente con
i nuovi assetti organizzativi;
- La revisione della costituzione e del funzionamento degli organismi regionali e
aziendali nei quali è prevista la presenza delle Organizzazioni Sindacali.
- L’adeguamento dei meccanismi di certificazione della rappresentatività e dei
diritti sindacali.
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Art. 5 - Flusso informativo
1. Dal 1° gennaio 2009, il medico di assistenza primaria trasmette alla propria azienda
sanitaria le informazioni elementari di seguito specificate:
- Richiesta di ricovero per diagnosi accertata, ipotesi diagnostica o problema
(indicando se il ricovero è stato suggerito, urgente o programmato, utilizzando
l’apposito spazio nella ricetta rossa);
- Accesso allo studio medico, con o senza visita medica;
- Visite domiciliari;
- PPIP (anche i resoconti riferiti alle vaccinazioni antinfluenzali effettuate a
soggetti anziani o affetti da patologie croniche);
- Assistenza domiciliare (ADP/ADI);
2. Le informazioni di cui al comma precedente devono:
- riferirsi al singolo caso (assistito, accesso, procedura);
- riportare la data (giorno, mese, anno) in cui il caso si è verificato;
- essere informatizzate e trasmesse con cadenza mensile entro il 10° (decimo)
giorno del mese successivo.
3. Tali informazioni saranno trasmesse dai medici convenzionati tramite il sistema
informatico delle Aziende e/o delle Regioni per le finalità di governance del SSR. Le
suddette informazioni, elaborate a cura dell’Azienda, regolarmente trasmesse in
forma aggregata ai componenti dei Comitati Aziendali e Regionali, sono patrimonio
della stessa Azienda e dei medici e vengono utilizzate per le finalità di comune
interesse.
4. Il flusso informativo di cui ai commi precedenti potrà essere avviato solo dopo
adeguata valutazione sulla sicurezza delle infrastrutture, nonché nel rispetto della
normativa sulla privacy e senza oneri tecnici ed economici per la trasmissione a
carico dei medici convenzionati.
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Art. 6 - Tessera sanitaria e ricetta elettronica
1. Dal momento dell’avvio a regime da parte della Regione o Provincia Autonoma di
appartenenza, del progetto Tessera Sanitaria-collegamento in rete dei mediciricetta
elettronica, formalizzato dalla normativa nazionale e dagli accordi tra lo Stato
e la singola regione, il medico prescrittore in rapporto di convenzione con il SSN è
tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al DPCM 26 marzo 2008 così
come definito ai sensi dell’art. 1, comma 5.
2. In caso di inadempienza il medico di cui al precedente comma è soggetto alla
riduzione del trattamento economico complessivo in misura pari al 1,15 % su base
annua.
3. L’inadempienza e la sua durata su base mensile sono documentate attraverso le
verifiche del Sistema Tessera Sanitaria.
4. La relativa trattenuta è applicata dall’ Azienda sanitaria sul trattamento economico
percepito nel mese successivo al verificarsi dell’inadempienza.
5. La riduzione non è applicata nei casi in cui l’inadempienza dipenda da cause
tecniche non legate alla responsabilità del medico e valutate tramite le verifiche
disposte dal Sistema Tessera Sanitaria.
6. L’eventuale ricorso da parte del medico è valutato dal Collegio Arbitrale secondo le
modalità previste dall’art. 30 ACN 23 marzo 2005.
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Art. 7 - Trattamento economico: Incrementi contrattuali. (AP)
(al netto delle ritenute ENPAM a carico delle aziende sanitarie e di quelle relative al fondo assistenza malattia)
1. Nel rispetto delle disposizioni finanziarie che hanno provveduto a stanziare le
risorse necessarie a garantire l’incremento economico per il biennio economico
2006-2007, ai medici convenzionati per l’assistenza primaria spetta per ciascuno
degli anni 2006 e 2007 un compenso una tantum, per ogni assistito in carico ed in
riferimento all’attività effettivamente prestata nel periodo, come disposto dalla
seguente tabella:
Arretrati anno 2006 0,25 €/anno per assistito
Arretrati anno 2007 2,84 €/anno per assistito
2. A far data dal 1 gennaio 2008 il compenso forfettario di cui all’art. 59, lettera A,
comma 1 dell’ACN 23 marzo 2005 è rideterminato in euro 40,05 per ciascun
assistito in carico.
3. A decorrere dalla stessa data di cui al precedente comma il compenso aggiuntivo
previsto dall’art. 59, lettera A, comma 9 dell’ACN 23 marzo 2005, corrisposto per
ciascun assistito che abbia compiuto il 75° anno di età, è rideterminato in euro
20,29.
4. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 2 il compenso aggiuntivo previsto
dall’art. 59, lettera A, comma 10 dell’ACN 23 marzo 2005, per i soli assistiti in carico
compresi nella fascia 6-14 anni, è rideterminato in euro 18,95.
5. Gli arretrati di cui al comma 1 sono corrisposti entro il mese di giugno 2009.
6. Gli adeguamenti contrattuali derivanti dall’applicazione dei commi 2, 3 e 4 devono
essere effettuati entro giugno 2009 unitamente alla corresponsione dei relativi
arretrati riferiti all’anno 2009.
7. Gli arretrati riferiti all’anno 2008 e derivanti dall’applicazione dei commi 2, 3 e 4
saranno corrisposti entro settembre 2009.
8. Tutti gli incrementi e gli arretrati di cui al presente articolo sono corrisposti nel limite
del massimale individuale del medico di assistenza primaria, secondo quanto
stabilito dall’ACN 23 marzo 2005
9. A far data dal 1 gennaio 2008 il contributo previdenziale disposto dall’art. 60,
comma 1 ACN 23 marzo 2005 a favore del competente Fondo di previdenza è
rideterminato al 16,5% di cui il 10,375% a carico dell'Azienda e il 6,125% a carico
del medico.
10. Ferma restando la quota di contributo a carico dell’Azienda, i medici di cui al
presente articolo possono optare a partire dal 1 gennaio 2009 per l’incremento
dell’aliquota contributiva a proprio carico di un punto intero percentuale fino ad un
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massimo di cinque punti. Tale scelta si esercita al massimo una volta all’anno entro
il 31 gennaio. L’aliquota resta confermata negli anni successivi in assenza di
comunicazione di variazione da effettuarsi eventualmente entro la stessa data.
11. Per far fronte al pregiudizio economico derivante dall’onere della sostituzione per
eventi di malattia e di infortunio, anche in relazione allo stato di gravidanza e
secondo il disposto del Decreto legislativo 151/2001, è posto a carico del servizio
pubblico un onere pari allo 0,36% (zero virgola trentasei per cento) dei compensi di
cui al comma 2 da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni. Al fine di
migliorare i trattamenti assicurativi e includere nella gamma degli eventi assicurati
anche le eventuali conseguenze economiche di lungo periodo, dall’entrata in vigore
del presente accordo l’importo del Fondo di cui al periodo precedente del presente
comma, , è pari allo 0,72% dei compensi di cui al comma 2. Con le stesse cadenze
previste per il versamento del contributo previdenziale, le Aziende versano
all'ENPAM il contributo di cui al presente comma affinchè provveda in merito.
12. L’onere derivante dalla complessiva contribuzione previdenziale e dalla attuazione
del precedente comma costituisce parte integrante del costo della convenzione
come definita dalla contrattazione nazionale, regionale ed aziendale.
12
Art. 7 - Trattamento economico: Incrementi contrattuali. (CA)
(al netto delle ritenute ENPAM a carico delle aziende sanitarie e di quelle relative al fondo assistenza malattia)
1. Nel rispetto delle disposizioni finanziarie che hanno provveduto a stanziare le
risorse necessarie a garantire l’incremento economico per il biennio economico
2006-2007, ai medici convenzionati per la continuità assistenziale spetta per
ciascuno degli anni 2006 e 2007 un compenso una tantum, per ogni ora di attività
svolta ai sensi del presente accordo ed in riferimento all’attività effettivamente
prestata nel periodo, come disposto dalla seguente tabella:
Arretrati anno 2006 0,08 €/ora
Arretrati anno 2007 0,91 €/ora
2. A far data dal 1 gennaio 2008 l’onorario professionale di cui all’art. 72, comma 1
dell’ACN 23 marzo 2005 è rideterminato in euro 22,03 per ogni ora di attività svolta
ai sensi del presente accordo.
3. Gli arretrati di cui al comma 1 sono corrisposti entro il mese di giugno 2009.
4. Gli arretrati riferiti all’anno 2008 e derivanti dall’applicazione del comma 2 saranno
corrisposti entro novembre 2009.
5. A far data dal 1 gennaio 2008 il contributo previdenziale disposto dall’art. 72,
comma 3 ACN 23 marzo 2005 a favore del competente Fondo di previdenza è pari
al 16,5% di tutti i compensi previsti dal presente accordo, compresi quindi quelli
derivanti dagli accordi regionali o aziendali, di cui il 10,375% a carico dell'Azienda e
il 6,125% a carico del medico.
6. Ferma restando la quota di contributo a carico dell’Azienda, i medici di cui al
presente articolo possono optare a partire dal 1 gennaio 2009 per l’incremento
dell’aliquota contributiva a proprio carico di un punto intero percentuale fino ad un
massimo di cinque punti. Tale scelta si esercita al massimo una volta all’anno entro
il 31 gennaio. L’aliquota resta confermata negli anni successivi in assenza di
comunicazione di variazione da effettuarsi eventualmente entro la stessa data
7. Per far fronte al mancato guadagno derivante al medico di cui al presente articolo
per malattia, gravidanza, puerperio, anche in relazione al disposto del d.lgs. n.
151/2001 l’Azienda versa all’ENPAM, con le stesse cadenze previste per il
versamento del contributo previdenziale di cui al comma 5, un contributo dello
0,36% sull’ammontare dell’onorario professionale di cui al comma 2 da utilizzare
per la stipula di apposite assicurazioni. Al fine di migliorare i trattamenti assicurativi
e includere nella gamma degli eventi assicurati anche le eventuali conseguenze
economiche di lungo periodo, dall’entrata in vigore del presente accordo l’importo
del Fondo di cui al periodo precedente del presente comma, è pari allo 0,72% dei
compensi di cui al comma 2.
13
8. L’onere derivante dalla complessiva contribuzione previdenziale e dalla attuazione
del precedente comma costituisce parte integrante del costo della convenzione
come definito dalla contrattazione nazionale, regionale ed aziendale.
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Art. 7 - Trattamento economico: Incrementi contrattuali. (MS)
(al netto delle ritenute ENPAM a carico delle aziende sanitarie e di quelle relative al fondo assistenza malattia)
1. Nel rispetto delle disposizioni finanziarie che hanno provveduto a stanziare le
risorse necessarie a garantire l’incremento economico per il biennio economico
2006-2007, ai medici convenzionati per la medicina dei servizi spetta per ciascuno
degli anni 2006 e 2007 un compenso una tantum, per ogni ora di attività svolta ai
sensi del presente accordo ed in riferimento all’attività effettivamente prestata nel
periodo, come disposto dalla seguente tabella:
Arretrati anno 2006 0,08 €/ora
Arretrati anno 2007 0,91 €/ora
2. A far data dal 1 gennaio 2008 l’incremento disposto sull’onorario professionale
corrisposto alla data del 1 gennaio 2005 di cui all’art. 85, comma 1 dell’ACN 23
marzo 2005 è pari ad euro 0,99.
3. Gli arretrati di cui al comma 1 sono corrisposti entro il mese di giugno 2009.
4. Gli arretrati riferiti all’anno 2008 e derivanti dall’applicazione del comma 2 saranno
corrisposti entro novembre 2009.
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Art. 7 - Trattamento economico: Incrementi contrattuali. (EST)
(al netto delle ritenute ENPAM a carico delle aziende sanitarie e di quelle relative al fondo assistenza malattia)
1. Nel rispetto delle disposizioni finanziarie che hanno provveduto a stanziare le
risorse necessarie a garantire l’incremento economico per il biennio economico
2006-2007, ai medici convenzionati per l’emergenza sanitaria territoriale spetta per
ciascuno degli anni 2006 e 2007 un compenso una tantum, per ogni ora di attività
svolta ai sensi del presente accordo ed in riferimento all’attività effettivamente
prestata nel periodo, come disposto dalla seguente tabella:
Arretrati anno 2006 0,08 €/ora
Arretrati anno 2007 0,91 €/ora
2. A far data dal 1 gennaio 2008 l’onorario professionale di cui all’art. 98, comma 1
dell’ACN 23 marzo 2005 è rideterminato in euro 22,03 per ogni ora di attività svolta
ai sensi del presente accordo.
3. Gli arretrati di cui al comma 1 sono corrisposti entro il mese di giugno 2009.
4. Gli arretrati riferiti all’anno 2008 e derivanti dall’applicazione del comma 2 saranno
corrisposti entro novembre 2009.
5. A far data dal 1 gennaio 2008 il contributo previdenziale disposto dall’art. 99,
comma 1 ACN 23 marzo 2005 a favore del competente Fondo di previdenza è pari
al 16,5% di tutti i compensi previsti dal presente accordo, compresi quindi quelli
derivanti dagli accordi regionali o aziendali, di cui il 10,375% a carico dell'Azienda e
il 6,125% a carico del medico.
6. Ferma restando la quota di contributo a carico dell’Azienda, i medici di cui al
presente articolo possono optare a partire dal 1 gennaio 2009 per l’incremento
dell’aliquota contributiva a proprio carico di un punto intero percentuale fino ad un
massimo di cinque punti. Tale scelta si esercita al massimo una volta all’anno entro
il 31 gennaio. L’aliquota resta confermata negli anni successivi in assenza di
comunicazione di variazione da effettuarsi eventualmente entro la stessa data.
7. Per far fronte al mancato guadagno derivante al medico di cui al presente articolo
per malattia, gravidanza, puerperio, anche in relazione al disposto del d.lgs. n.
151/2001 l’Azienda versa all’ENPAM, con le stesse cadenze previste per il
versamento del contributo previdenziale di cui al comma 5, un contributo dello
0,36% sull’ammontare dell’onorario professionale di cui al comma 2 da utilizzare
per la stipula di apposite assicurazioni. Al fine di migliorare i trattamenti assicurativi
e includere nella gamma degli eventi assicurati anche le eventuali conseguenze
economiche di lungo periodo, dall’entrata in vigore del presente accordo l’importo
del Fondo di cui al periodo precedente del presente comma è pari allo 0,72% dei
compensi di cui al comma 2.
16
8. L’onere derivante dalla complessiva contribuzione previdenziale e dalla attuazione
del precedente comma costituisce parte integrante del costo della convenzione
come definito dalla contrattazione nazionale, regionale ed aziendale.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La SISAC si impegna a collaborare con l’ENPAM per ridefinire le modalità ed i termini del
versamento dei contributi dovuti e dell’invio della relativa rendicontazione come richiesto
dalla corretta imputazione sulla posizione previdenziale degli iscritti.
Allegato
Le parti concordano altresì di dover provvedere a modificare ed integrare l’ACN 23 marzo 2005 per la
disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale come di seguito indicato:
1) L’art. 13 è così integrato: dopo le parole ”, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.L.vo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni” è sostituito il seguente “, sulla base delle
determinazioni regionali in materia e sotto il profilo economico, giuridico ed organizzativo, il
rapporto di lavoro autonomo convenzionato per l’esercizio delle attività professionali, tra i medici
di medicina generale e le aziende sanitarie locali, per lo svolgimento, nell’ambito e nell’interesse
del SSN, dei compiti e delle attività relativi ai settori di:
a) assistenza primaria;
b) continuità assistenziale;
c) medicina dei servizi territoriali;
d) emergenza sanitaria territoriale.”
2) L’art. 19, comma 3 è così modificato: dopo le parole “da situazioni di carattere oggettivo” è
integrato come segue: “la cui valutazione è demandata al comitato aziendale di cui all’art. 23. Il
provvedimento è adottato dalla competente Azienda, sentito l'interessato.”
3) Il primo periodo del comma 6 dell’art. 30 è così modificato: “Il Direttore Generale dell’ASL, valutate
le controdeduzioni addotte dallo stesso e sentito l’ufficio di coordinamento, procede
all’archiviazione del caso o alla irrogazione della sanzione.”
4) Il secondo periodo del comma 9, dell’art. 33 è così integrato:
dopo le parole “Le Regioni possono indicare per ambiti territoriali dell’assistenza primaria” sono
aggiunte le seguenti “e per l’intero territorio regionale,”.
5) Dopo la norma finale 15 è aggiunta la seguente:
“Norma finale n. 16
In ottemperanza al combinato disposto dell’art. 46, comma 1 D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art.
52, comma 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 la SISAC fornisce assistenza alle
amministrazioni in materia di uniforme interpretazione delle clausole contrattuali sentite le OO.SS.
sindacali firmatarie del presente accordo”
6) Dopo la norma transitoria n. 10 è aggiunta la seguente:
“Norma transitoria n. 11
I rappresentanti medici elettivi di cui all’art. 25, comma 4, con le procedure di cui all’allegato O del
presente ACN restano in carica fino alla definizione economico normativa del biennio 2008-2009 ed
alla sua entrata in vigore”.

1
Art. 1 - Compiti e funzioni del pediatra di famiglia
1. Al fine di concorrere ad assicurare la tutela degli assistiti nel rispetto di quanto
previsto dai livelli essenziali e uniformi di assistenza e con modalità rispondenti al
livello più avanzato di appropriatezza clinica ed organizzativa, il pediatra,
nell’ambito dei compiti previsti dall’art. 44 dell’ACN 15 dicembre 2005, espleta le
seguenti funzioni :
- assume il governo del processo assistenziale relativo a ciascun paziente in
carico;
- si fa parte attiva della continuità dell'assistenza per i propri assistiti;
- persegue gli obiettivi di salute dei cittadini con il miglior impiego possibile delle
risorse.
2. Le funzioni e i compiti di cui al precedente comma costituiscono responsabilità
individuali del pediatra.
3. Al fine di espletare i suoi compiti e funzioni nel rispetto dei principi sopra indicati, il
pediatra svolge la propria attività facendo parte integrante di un’aggregazione
funzionale territoriale di pediatri di famiglia di cui all'articolo 2 e opera all’interno di
una specifica unità complessa delle cure primarie, quando attivata come previsto
dall’art. 3, che può comprendere la collaborazione anche di altri operatori sanitari e
sociali.
4. Per ciascun paziente in carico, il pediatra raccoglie, aggiorna e trasmette
all’azienda sanitaria le informazioni come previsto dall’art. 5 del presente accordo.
5. Ai fini dell’assolvimento dei compiti previsti del DM 4 aprile 2008 e DPCM 26 marzo
2008, per la realizzazione del progetto Tessera Sanitaria e Ricetta Elettronica
nonché per l’assolvimento dei compiti relativi al flusso informativo di cui all’art. 5, il
medico aderisce ed utilizza i sistemi informativi messi a disposizione dalle regioni
secondo modalità e strumenti definiti fra le parti a livello regionale.
6. Le funzioni ed i compiti previsti dal presente articolo, costituiscono parte integrante
dell’ACN e rappresentano condizioni irrinunciabili per l’accesso ed il mantenimento
della convenzione con il SSN.
2
Art. 2 – aggregazione funzionale territoriale della Pediatria di
Famiglia.
1. Con le aggregazioni funzionali territoriali si realizzano alcune fondamentali
condizioni per l'integrazione professionale delle attività dei singoli pediatri per il
conseguimento degli obiettivi di assistenza
2. I pediatri partecipano obbligatoriamente alle aggregazioni funzionali territoriali.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo le Regioni, con la
partecipazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso ACN,
individuano le aggregazioni funzionali, facendo riferimento alla specificità delle
realtà locali.
4. L'attività dell'aggregazione funzionale è coordinata da un pediatra di famiglia.
5. Nell'ambito degli accordi regionali vengono definite le modalità di partecipazione dei
pediatri alle aggregazioni funzionali sulla base dei criteri di cui al comma 3, nonché
la scelta del coordinatore di cui al comma 4.
6. I pediatri aderiscono all'aggregazione funzionale indicata dalla Regione allo scopo
di :
- promuovere l’equità nell’accesso ai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, anche attraverso l'individuazione di
percorsi di integrazione tra pediatria di famiglia e continuità assistenziale;
- promuovere la diffusione e l’applicazione delle buone pratiche cliniche sulla
base dei principi della “evidence based medicine”, nell’ottica più ampia della
“clinical governance”;
- promuovere e diffondere l’appropriatezza clinica e organizzativa nell’uso dei
servizi sanitari, anche attraverso procedure sistematiche ed autogestite di “peer
review”;
- promuovere modelli di comportamento nelle funzioni di prevenzione, diagnosi,
cura, riabilitazione ed assistenza orientati a valorizzare la qualità degli interventi
e al miglior uso possibile delle risorse, pubbliche e private, quale emerge
dall’applicazione congiunta dei principi di efficienza e di efficacia.
7. L’aggregazione funzionale persegue le finalità di cui al comma 6 attraverso:
- L'individuazione di strumenti, tempi e momenti di verifica per l'avvio dei processi
di riorganizzazione;
3
- La condivisione delle proprie attività con il Distretto di riferimento, per la
valutazione dei risultati ottenuti e per la socializzazione dei medesimi;
- La partecipazione a programmi di aggiornamento/formazione e a progetti di
ricerca concordati con il Distretto e coerenti con la programmazione regionale e
aziendale e con le finalità di cui al comma 6
4
Art. 3 – Requisiti e funzioni minime dell’unità complessa delle
cure primarie
1. Nell'ambito del processo di programmazione volto a definire le unità complesse
delle cure primarie, la Regione consulta le organizzazioni sindacali firmatarie del
presente ACN. I modelli dell’unità complessa delle cure primarie possono
essere diversi in relazione alle caratteristiche orogeografiche e demografiche ed
ai bisogni assistenziali specifici della popolazione.
2. Gli accordi regionali con le OO.SS. dei medici convenzionati individuano la
dotazione strutturale, strumentale e di personale necessarie al pieno
svolgimento delle attività assistenziali affidate a ciascuna unità complessa delle
cure primarie, nonché le modalità di partecipazione dei medici e valorizzando le
risorse esistenti. Per l’attivazione e il funzionamento delle singole unità
complesse delle cure primarie, gli stessi accordi, nella valutazione delle risorse
necessarie a ciascuna, riallocano gli incentivi e le indennità, fino ad allora di
competenza dei medici che ne entrano a far parte, riferiti all’associazionismo,
all’impiego di collaboratori di studio, agli infermieri professionali ed agli strumenti
informatici in un quadro di tutela dei diritti previdenziali e di equità di trattamento
tra tutti i partecipanti alla unità complessa delle cure primarie, con la
salvaguardia del valore economico del trattamento individuale e ferma restando
la specificità di area. Nell’ambito degli stessi accordi la dotazione strutturale,
strumentale e di personale può essere prevista attraverso l’erogazione in forma
diretta da parte dell’azienda o in forma indiretta tramite il finanziamento del
medico. Fino ai predetti accordi regionali, restano in essere le indennità e
incentivazioni richiamate dal presente comma, nonché le forme organizzative
previste dai precedenti accordi regionali.
3. L’unità complessa delle cure primarie è costituita dai medici convenzionati, si
avvale eventualmente di altri operatori amministrativi, sanitari e sociali, secondo
quanto previsto dagli accordi regionali. L’unità complessa delle cure primarie
opera, nell'ambito dell'organizzazione distrettuale, in sede unica o con una sede
di riferimento, ed espleta le seguenti funzioni di base:
- assicurare sul territorio di propria competenza la erogazione a tutti i cittadini
dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza (LEA);
- assicurare l’accesso ai servizi dell’unità complessa delle cure primarie
(assistenza sanitaria di base e diagnostica di 1° livello), anche al fine di
ridurre l’uso improprio del Pronto Soccorso;
- realizzare nel territorio la continuità dell’assistenza, 24 ore su 24 e 7 giorni su
7, per garantire una effettiva presa in carico dell'utente a partire in particolare
dai pazienti cronici. A tal fine e con riferimento specifico a questa tipologia di
5
pazienti va perseguita l'integrazione con i servizi sanitari di secondo e terzo
livello, prevedendo il diritto all’accesso in ospedale dei medici convenzionati.
- impiegare strumenti di gestione che garantiscano trasparenza e
responsabilità dei medici e dei professionisti sanitari nelle scelte assistenziali
e in quelle orientate al perseguimento degli obiettivi di salute;
- sviluppare la medicina d’iniziativa anche al fine di promuovere corretti stili di
vita presso tutta la popolazione, nonché la salute dell’infanzia e
dell’adolescenza con particolare attenzione agli interventi di prevenzione,
educazione e informazione sanitaria;
- contribuire all’integrazione fra assistenza sanitaria e assistenza sociale a
partire dall'assistenza domiciliare e residenziale in raccordo con i distretti e in
sinergia con i diversi soggetti istituzionali e con i poli della rete di assistenza;
4. Dall'entrata in vigore del presente accordo, i pediatri di famiglia, i medici di
medicina generale, gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti sanitari
convenzionati sono obbligati a svolgere la loro attività all’interno delle unità
complesse delle cure primarie attivate con gli accordi di cui al comma 2.
6
Art. 4 - Impegni da inserire nel prossimo ACN,
relativo al biennio 2008/2009
1. I contenuti del presente articolo rappresentano altrettanti impegni che le parti
decidono di assumere con la sottoscrizione di questo accordo e di recepire per la
loro concreta applicazione nel prossimo accordo relativo al biennio 2008/2009. In
particolare si conviene di precisare già in questo accordo che le finalità cui devono
essere destinate le risorse del prossimo biennio economico 2008/2009 sono quelle
richiamate ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo;
2. Tutte le risorse disponibili per il rinnovo del secondo biennio economico 2008/2009
dovranno essere finalizzate al potenziamento dei processi di riorganizzazione ed
integrazione. A tal fine le risorse di competenza del 2008 saranno erogate solo a
partire dal 1 gennaio 2009 congiuntamente a quelle di competenza del 2009. Le
suddette risorse vengono utilizzate per garantire:
a. Il processo di perfezionamento degli accordi integrativi regionali, prevedendo
meccanismi di garanzia che coinvolgano il livello di rappresentanza nazionale di
parte pubblica e sindacale.
b. La definizione di istituti che assicurino il riconoscimento dell’impegno
professionale graduato per livello di complessità in un’ottica di uniformità
dell’assistenza tra le Regioni.
3. Gli obiettivi da perseguire col prossimo Accordo sono rappresentati in particolare da
quelli elencati di seguito:
a. per quanto riguarda gli obiettivi generali, si sottolinea l’esigenza di procedere
verso la individuazione di forme di collaborazione tra il pediatra di famiglia, il
medico di medicina generale e lo specialista ambulatoriale, incluso quello
ospedaliero, con l'individuazione e la definizione dei relativi vincoli di
incompatibilità;
b. per quanto riguarda gli obiettivi specifici, si richiamano i seguenti:
- miglioramento dell’accesso agli ambulatori di pediatria di famiglia, di
medicina generale e ai poliambulatori specialistici pubblici, a partire dal
potenziamento dell’orario di apertura quotidiana, anche ai fini di ridurre
l’accesso improprio al pronto soccorso;
- potenziamento dei programmi di continuità assistenziale per garantire una
assistenza e una presa in carico 24 ore per 7 giorni, a partire dai pazienti
cronici a favore dei quali va previsto l’accesso in ospedale dei pediatri di
famiglia;
- potenziamento dell’assistenza domiciliare a favore della popolazione sia in
età pediatrica che in età adulta;
7
- coinvolgimento programmato degli specialisti ambulatoriali a favore sia degli
assistiti a domicilio o nelle strutture residenziali, sia ai fini del potenziamento
della diagnostica di primo livello presso gli ambulatori dei pediatri di famiglia
e dei medici di medicina generale.
4. Oltre agli obiettivi indicati al precedente comma 3, le parti convengono che nel
prossimo accordo si debbano affrontare tra l’altro anche i seguenti aspetti:
- La revisione delle modalità e della struttura del compenso del medico, anche in
relazione alle nuove unità complesse delle cure primarie;
- La partecipazione della specialistica ambulatoriale ai protocolli operativi della
continuità dell’assistenza H 24.
- La definizione degli standard nazionali in ordine al sistema informativo, con
particolare riferimento alla scheda sanitaria;
- L’approfondimento del flusso informativo che collega i medici convenzionati con
le aziende sanitarie;
- La revisione della normativa contrattuale vigente al fine di renderla coerente con
i nuovi assetti organizzativi;
- La revisione della costituzione e del funzionamento degli organismi regionali e
aziendali nei quali è prevista la presenza delle Organizzazioni Sindacali.
- L’adeguamento dei meccanismi di certificazione della rappresentatività e dei
diritti sindacali.
8
Art. 5 - Flusso informativo
1. Dal 1° gennaio 2009, il pediatra di famiglia trasmette alla propria azienda sanitaria
le informazioni elementari di seguito specificate:
- Richiesta di ricovero per diagnosi accertata, ipotesi diagnostica o problema
(indicando se il ricovero è stato suggerito, urgente o programmato, utilizzando
l’apposito spazio nella ricetta rossa);
- Accessi allo studio medico, con visita medica o attività di counselling;
- Accessi allo studio medico, senza visita medica;
- Visite domiciliari;
- PPIP;
- Bilanci di salute;
- Assistenza domiciliare (ADP/ADI);
2. Le informazioni di cui al comma precedente devono:
- riferirsi al singolo caso (assistito, accesso, procedura);
- riportare la data (giorno, mese, anno) in cui il caso si è verificato;
- essere informatizzate e trasmesse con cadenza mensile entro il 10° (decimo)
giorno del mese successivo.
3. Tali informazioni saranno trasmesse dai medici convenzionati tramite il sistema
informatico delle Aziende e/o delle Regioni per le finalità di governance del SSR. Le
suddette informazioni, elaborate a cura dell'Azienda, regolarmente trasmesse ai
componenti i Comitati Aziendali e Regionali, sono patrimonio della stessa Azienda
e dei medici e vengono utilizzate per le finalità di comune interesse.
4. Il flusso informativo di cui ai commi precedenti potrà essere avviato solo dopo
adeguata valutazione sulla sicurezza delle infrastrutture, nonché nel rispetto della
normativa sulla privacy e senza oneri tecnici ed economici per la trasmissione a
carico dei medici convenzionati.
9
Art. 6 - Tessera sanitaria e ricetta elettronica
1. Dal momento dell’avvio a regime da parte della Regione o Provincia Autonoma di
appartenenza, del progetto Tessera Sanitaria-collegamento in rete dei mediciricetta
elettronica, formalizzato dalla normativa nazionale e dagli accordi tra lo Stato
e la singola regione, il medico prescrittore in rapporto di convenzione con il SSN è
tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al DPCM 26 marzo 2008 così
come definito ai sensi dell’art. 1, comma 5.
2. In caso di inadempienza il medico di cui al precedente comma è soggetto alla
riduzione del trattamento economico complessivo in misura pari al 1,15 % su base
annua.
3. L’inadempienza e la sua durata su base mensile sono documentate attraverso le
verifiche del Sistema Tessera Sanitaria.
4. La relativa trattenuta è applicata dall’ Azienda sanitaria sul trattamento economico
percepito nel mese successivo al verificarsi dell’inadempienza.
5. La riduzione non è applicata nei casi in cui l’inadempienza dipenda da cause
tecniche non legate alla responsabilità del medico e valutate tramite le verifiche
disposte dal Sistema Tessera Sanitaria.
6. L’eventuale ricorso da parte del medico è valutato dal Collegio Arbitrale secondo le
modalità previste dall’art. 30 ACN 15 dicembre 2005.
10
Art. 7 - Trattamento economico: Incrementi contrattuali. (Pdls)
(al netto delle ritenute ENPAM a carico delle aziende sanitarie e di quelle relative al fondo assistenza malattia)
1. Nel rispetto delle disposizioni finanziarie che hanno provveduto a stanziare le
risorse necessarie a garantire l’incremento economico per il biennio economico
2006-2007, ai medici convenzionati per la pediatria di libera scelta spetta per
ciascuno degli anni 2006 e 2007 un compenso una tantum, per ogni assistito in
carico ed in riferimento all’attività effettivamente prestata nel periodo, come
disposto dalla seguente tabella:
Arretrati anno 2006 0,47 €/anno per assistito
Arretrati anno 2007 5,38 €/anno per assistito
2. A far data dal 1 gennaio 2008 il compenso forfettario di cui all’art. 58, lettera A,
comma 1 dell’ACN 15 dicembre 2005 è rideterminato in euro 83,65 per ciascun
assistito in carico.
3. A decorrere dalla stessa data di cui al precedente comma il compenso aggiuntivo
previsto dall’art. 59, lettera A, comma 9 dell’ACN 15 dicembre 2005, corrisposto per
ciascun assistito che non abbia compiuto il sesto anno di età, è rideterminato in
euro 13,50.
4. Gli arretrati di cui al comma 1 sono corrisposti entro il mese di giugno 2009.
5. Gli adeguamenti contrattuali derivanti dall’applicazione dei commi 2 e 3 devono
essere effettuati entro giugno 2009, unitamente alla corresponsione dei relativi
arretrati riferiti all'anno 2009.
6. Gli arretrati riferiti all'anno 2008 e derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3
saranno corrisposti entro settembre 2009.
7. Tutti gli incrementi e gli arretrati di cui al presente articolo sono corrisposti nel limite
del massimale del pediatra di famiglia e delle scelte in deroga acquisibili secondo
quanto previsto dall’art. 38 dell’ACN 15 dicembre 2005.
8. Ferma restando la quota di contributo a carico dell’Azienda, i pediatri di cui al
presente articolo possono optare a partire dal 1 gennaio 2009 per l’incremento
dell’aliquota contributiva a proprio carico di un punto intero percentuale fino ad un
massimo di cinque punti. Tale scelta si esercita al massimo una volta all’anno entro
il 31 gennaio. L’aliquota resta confermata negli anni successivi in assenza di
comunicazione di variazione da effettuarsi eventualmente entro la stessa data.
9. L’onere derivante dalla complessiva contribuzione previdenziale costituisce parte
integrante del costo dell’ACN come definito dalla contrattazione nazionale,
regionale ed aziendale.
11
DICHIARAZIONI A VERBALE
1. La SISAC si impegna a collaborare con l’ENPAM per ridefinire le modalità ed i
termini del versamento dei contributi dovuti e dell’invio della relativa
rendicontazione come richiesto dalla corretta imputazione sulla posizione
previdenziale degli iscritti.
2. La SISAC e le OO.SS. dei pediatri di famiglia concordano sulla opportunità di
destinare il valore derivante dagli incrementi contrattuali del biennio economico
2006-2007, disposti dall’anno 2008 e riferiti al monte salari della quota C, per i
processi di potenziamento ed integrazione della Continuità Assistenziale riferita alla
popolazione assistita dai pediatri, in applicazione a quanto disposto al comma 6
dell’art. 2.
Allegato
Le parti concordano altresì di dover provvedere a modificare ed integrare l’ACN 15 dicembre 2005 per la
disciplina dei rapporti con i Pediatri di Libera scelta come di seguito indicato:
1) Dopo la norma finale 6 è aggiunta la seguente:
“Norma finale n. 7
In ottemperanza al combinato disposto dell’art. 46, comma 1 D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art.
52, comma 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 la SISAC fornisce assistenza alle
amministrazioni in materia di uniforme interpretazione delle clausole contrattuali sentite le OO.SS.
sindacali firmatarie del presente accordo”
2) Dopo la norma transitoria n. 6 è aggiunta la seguente:
“Norma transitoria n. 7
I rappresentanti medici elettivi di cui all’art. 25, comma 4 del presente ACN restano in carica fino
alla definizione economico normativa del biennio 2008-2009 ed alla sua entrata in vigore”.

1
Art. 1 - Compiti e funzioni dello Specialista Ambulatoriale, del
Veterinario e delle altre Professionalità (biologi, psicologi,
chimici).
1. Al fine di concorrere ad assicurare la tutela della salute degli assistiti nel rispetto di
quanto previsto dai livelli essenziali e uniformi di assistenza e con modalità
rispondenti al livello più avanzato di appropriatezza clinica ed organizzativa, il
medico specialista ambulatoriale, espleta le seguenti funzioni:
- assume il governo del processo assistenziale relativo a ciascun paziente in
carico tenuto conto dei compiti previsti dagli artt. 28 e 29 dell’ACN 23 marzo
2005;
- si fa parte attiva della continuità dell’assistenza per i propri pazienti;
- attraverso le sue scelte diagnostiche, terapeutiche e assistenziali persegue gli
obiettivi di salute dei cittadini con il miglior impiego possibile delle risorse.
2. Le funzioni ed i compiti di cui al precedente comma costituiscono responsabilità
individuali del medico.
3. Al fine di espletare i suoi compiti e funzioni nel rispetto dei principi sopra indicati, il
medico svolge la propria attività facendo parte integrante di un’aggregazione
funzionale territoriale di medici specialisti ambulatoriali come definita dall’art. 2 e
opera all’interno di una specifica unità complessa delle cure primarie, quando
attivata come previsto dall’art. 3, che può comprendere la collaborazione anche di
altri operatori sanitari e sociali.
4. Per ciascun paziente, il medico raccoglie, rende disponibili all’azienda sanitaria e
aggiorna le informazioni previste dall’art. 5 del presente accordo.
5. Ai fini dell’assolvimento dei compiti previsti del DM 4 aprile 2008 e DPCM 26 marzo
2008, per la realizzazione del progetto Tessera Sanitaria e Ricetta Elettronica
nonché per l’assolvimento dei compiti relativi al flusso informativo di cui all’art. 5, il
medico aderisce ed utilizza i sistemi informativi messi a disposizione dalle regioni e
dalle aziende secondo modalità e strumenti definiti fra le parti a livello regionale.
6. Le funzioni ed i compiti previsti dal presente articolo, costituiscono parte integrante
dell’ACN e rappresentano condizioni irrinunciabili per l’accesso ed il mantenimento
della convenzione con il SSN.
7. I compiti e le funzioni di cui al presente articolo, ove applicabili, riguardano i medici
veterinari e tutti gli altri professionisti di area nei limiti delle relative competenze.
2
Art. 2 – aggregazione funzionale territoriale dei medici specialisti
ambulatoriali e degli psicologi convenzionati
1. Con le aggregazioni funzionali si realizzano alcune fondamentali condizioni per
l’integrazione professionale delle attività dei singoli medici specialisti ambulatoriali e
degli psicologi convenzionati per il conseguimento degli obiettivi di assistenza.
2. I medici specialisti ambulatoriali e gli psicologi convenzionati partecipano
obbligatoriamente alle aggregazioni funzionali territoriali.
3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, le Regioni, con la
partecipazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso ACN,
individuano le aggregazioni funzionali sulla base del seguente criterio:
- Pluralità di specialisti operanti in ambito distrettuale e/o aziendale individuato
dalla programmazione regionale in funzione del numero di specialisti
ambulatoriali e di psicologi convenzionati presenti.
4. L’attività dell’aggregazione funzionale viene coordinata dal coordinatore aziendale,
qualora previsto dalle norme regionali, o distrettuale di cui al comma 2, art. 28
dell’ACN 23 marzo 2005. In assenza del coordinatore aziendale, tale funzione viene
garantita da uno dei coordinatori distrettuali.
5. Nell’ambito degli accordi regionali vengono definite le modalità di partecipazione dei
medici e degli psicologi convenzionati alle aggregazioni funzionali sulla base dei
criteri di cui al comma 3 nonché la scelta del coordinatore di cui al comma 4.
6. I medici e gli psicologi convenzionati partecipano all’aggregazione funzionale
indicata dalla Regione allo scopo di:
- Promuovere l’equità nell’accesso ai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, anche attraverso l’individuazione di
percorsi di integrazione interdisciplinare e con l’assistenza ospedaliera;
- Promuovere la diffusione e l’applicazione delle buone pratiche cliniche sulla
base dei principi della “evidence based medicine”, nell’ottica più ampia della
“clinical governance”; sia tra i professionisti appartenenti alla stessa branca, sia
tra i professionisti appartenenti a branche diverse impegnati nell’affrontare
problemi comuni sotto il profilo diagnostico, clinico e terapeutico;
3
- Promuovere e diffondere l’appropriatezza clinica e organizzativa nell’uso dei
servizi sanitari, anche attraverso procedure sistematiche ed autogestite di “peer
review”;
- Promuovere modelli di comportamento nelle funzioni di prevenzione, diagnosi,
cura, riabilitazione ed assistenza orientati a valorizzare la qualità degli interventi
e al miglior uso possibile delle risorse, pubbliche e private, quale emerge
dall’applicazione congiunta dei principi di efficienza e di efficacia.
7. L’aggregazione funzionale persegue le finalità di cui al comma 6 attraverso:
- l’individuazione di strumenti, tempi e momenti di verifica per l’avvio dei processi
di riorganizzazione;
- la condivisione delle proprie attività con l’Azienda o con il Distretto di riferimento,
per la valutazione dei risultati ottenuti e per la socializzazione dei medesimi. In
questo contesto, il responsabile di branca di cui all’art. 30, comma 2 dell’ACN 23
marzo 2005 può svolgere una funzione di integrazione e coordinamento tra
professionisti della stessa branca in particolare qualora gli stessi appartengano
ad aggregazioni funzionali diverse;
- la partecipazione a programmi di aggiornamento/formazione e a progetti di
ricerca concordati con l’Azienda o con il Distretto e coerenti con la
programmazione regionale e aziendale e con le finalità di cui al comma 6.
4
Art. 3 – Requisiti e funzioni minime dell’unità complessa delle
cure primarie
1. Nell’ambito del processo di programmazione volto a definire le unità complesse
delle cure primarie, la Regione consulta le organizzazioni sindacali firmatarie del
presente ACN. I modelli dell’unità complessa delle cure primarie possono
essere diversi in relazione alle caratteristiche orogeografiche e demografiche ed
ai bisogni assistenziali specifici della popolazione.
2. Gli accordi regionali con le OO.SS. dei medici convenzionati individuano la
dotazione strutturale, strumentale e di personale necessarie al pieno
svolgimento delle attività assistenziali affidate a ciascuna unità complessa delle
cure primarie, nonché le modalità di partecipazione dei medici e valorizzando le
risorse esistenti. Per l’attivazione e il funzionamento delle singole unità
complesse delle cure primarie, gli stessi accordi, nella valutazione delle risorse
necessarie a ciascuna, riallocano gli incentivi e le indennità, fino ad allora di
competenza dei medici che ne entrano a far parte, riferiti all’associazionismo,
all’impiego di collaboratori di studio, agli infermieri professionali ed agli strumenti
informatici in un quadro di tutela dei diritti previdenziali e di equità di trattamento
tra tutti i partecipanti alla unità complessa delle cure primarie, con la
salvaguardia del valore economico del trattamento individuale e ferma restando
la specificità di area. Nell’ambito degli stessi accordi la dotazione strutturale,
strumentale e di personale può essere prevista attraverso l’erogazione in forma
diretta da parte dell’azienda o in forma indiretta tramite il finanziamento del
medico. Fino ai predetti accordi regionali, restano in essere le indennità e
incentivazioni richiamate dal presente comma, nonché le forme organizzative
previste dai precedenti accordi regionali.
3. L’unità complessa delle cure primarie è costituita dai medici convenzionati, si
avvale eventualmente di altri operatori amministrativi, sanitari e sociali secondo
quanto previsto dagli accordi regionali. L’unità complessa delle cure primarie
opera, nell’ambito dell’organizzazione distrettuale, in sede unica o con una sede
di riferimento, ed espleta le seguenti funzioni di base:
- assicurare sul territorio di propria competenza la erogazione a tutti i cittadini
dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza (LEA);
- assicurare l’accesso ai servizi dell’unità complessa delle cure primarie
(assistenza sanitaria di base e diagnostica di 1° livello), anche al fine di
ridurre l’uso improprio del Pronto Soccorso;
- realizzare nel territorio la continuità dell’assistenza, 24 ore su 24 e 7 giorni su
7, per garantire una effettiva presa in carico dell'utente a partire in particolare
5
dai pazienti cronici. A tal fine e con riferimento specifico a questa tipologia di
pazienti, va perseguita l’integrazione con i servizi sanitari di secondo e terzo
livello, prevedendo il diritto all’accesso in ospedale dei medici convenzionati;
- impiegare strumenti di gestione che garantiscano trasparenza e
responsabilità dei medici e dei professionisti sanitari nelle scelte assistenziali
e in quelle orientate al perseguimento degli obiettivi di salute;
- sviluppare la medicina d’iniziativa anche al fine di promuovere corretti stili di
vita presso tutta la popolazione, nonchè la salute dell’infanzia e
dell’adolescenza con particolare attenzione agli interventi di prevenzione,
educazione e informazione sanitaria;
- contribuire all’integrazione fra assistenza sanitaria e assistenza sociale a
partire dall'assistenza domiciliare e residenziale in raccordo con i distretti e in
sinergia con i diversi soggetti istituzionali e con i poli della rete di assistenza;
4. Dall’entrata in vigore del presente accordo, i medici di medicina generale, i
pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti
sanitari convenzionati sono obbligati a svolgere la loro attività all’interno delle
unità complesse delle cure primarie attivate con gli accordi di cui al comma 2.
6
Art. 4 - Impegni da inserire nel prossimo accordo relativo al biennio
economico 2008/2009
1. I contenuti del presente articolo rappresentano altrettanti impegni che le parti
decidono di assumere con la sottoscrizione di questo accordo e di recepire per la
loro concreta applicazione nel prossimo accordo relativo al biennio 2008/2009. In
particolare si conviene di precisare già in questo accordo che le finalità cui devono
essere destinate le risorse del prossimo biennio economico 2008/2009 sono quelle
richiamate ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo;
2. Tutte le risorse disponibili per il rinnovo del secondo biennio economico 2008/2009
dovranno essere finalizzate al potenziamento dei processi di riorganizzazione ed
integrazione. A tal fine le risorse di competenza del 2008 saranno erogate solo a
partire dal 1 gennaio 2009 congiuntamente a quelle di competenza del 2009. Le
suddette risorse vengono utilizzate per garantire:
a. Il processo di perfezionamento degli accordi integrativi regionali, prevedendo
meccanismi di garanzia che coinvolgano il livello di rappresentanza
nazionale di parte pubblica e sindacale;
b. La definizione di istituti che assicurino il riconoscimento dell’impegno
professionale graduato per livello di complessità in un’ottica di uniformità
dell’assistenza tra le regioni.
3. Gli obiettivi da perseguire col prossimo Accordo sono rappresentati in particolare da
quelli elencati di seguito:
a. Per quanto riguarda gli obiettivi generali, si sottolinea l’esigenza di procedere
verso la individuazione di forme di collaborazione tra il medico di medicina
generale, i pediatri di libera scelta e lo specialista ambulatoriale, incluso
quello ospedaliero, con l’individuazione e la definizione dei relativi vincoli di
incompatibilità;
b. Per quanto riguarda gli obiettivi specifici, si richiamano i seguenti:
- miglioramento dell’accesso agli ambulatori di medicina generale e di
pediatria di libera scelta e ai poliambulatori specialistici pubblici, a partire
dal potenziamento dell’orario di apertura quotidiana, anche ai fini di
ridurre l’accesso improprio al pronto soccorso;
- potenziamento dei programmi di continuità assistenziale per garantire
una assistenza e una presa in carico 24 ore su 7 giorni, a partire dai
pazienti cronici a favore dei quali va previsto l’accesso in ospedale dei
medici convenzionati;
7
- potenziamento dell’assistenza domiciliare a favore della popolazione sia
in età pediatrica che in età adulta;
- coinvolgimento programmato degli specialisti ambulatoriali a favore sia
degli assistiti a domicilio o nelle strutture residenziali, sia ai fini del
potenziamento della diagnostica di primo livello presso gli ambulatori dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Oltre agli obiettivi indicati al precedente comma 3, le parti convengono che nel
prossimo accordo si debbano affrontare tra l’altro anche i seguenti aspetti:
- La revisione delle modalità e della struttura del compenso del medico, anche in
relazione alle nuove unità complesse delle cure primarie;
- La partecipazione della specialistica ambulatoriale ai protocolli operativi della
continuità dell’assistenza H 24;
- La definizione degli standard nazionali in ordine al sistema informativo, con
particolare riferimento alla scheda sanitaria;
- L’approfondimento del flusso informativo che collega i medici convenzionati con
le aziende sanitarie;
- La revisione della normativa contrattuale vigente al fine di renderla coerente con
i nuovi assetti organizzativi;
- La revisione della costituzione e del funzionamento degli organismi regionali e
aziendali nei quali è prevista la presenza delle Organizzazioni Sindacali;
- L’adeguamento dei meccanismi di certificazione della rappresentatività e dei
diritti sindacali.
- La piena integrazione della medicina veterinaria all’interno dell’ACN.
8
Art. 5 - Flusso informativo
1. Dal 1° gennaio 2009, il medico specialista ambulatoriale rende disponibili alla
propria azienda sanitaria le informazioni relative ai compiti di cui all’art. 1, come
definiti a livello regionale.
2. Tali informazioni saranno trasmesse dai medici convenzionati tramite il sistema
informatico delle Aziende e/o delle Regioni per le finalità di governance del SSR. Le
suddette informazioni, elaborate a cura dell’Azienda, regolarmente trasmesse in
forma aggregata ai componenti dei Comitati Regionali, sono patrimonio della stessa
Azienda e dei medici e vengono utilizzate per le finalità di comune interesse.
3. Il flusso informativo di cui ai commi precedenti potrà essere avviato solo dopo
adeguata valutazione sulla sicurezza delle infrastrutture, nonché nel rispetto della
normativa sulla privacy e senza oneri tecnici ed economici per la trasmissione a
carico dei medici convenzionati.
9
Art. 6 - Tessera sanitaria e ricetta elettronica
1. Dal momento dell’avvio a regime da parte della Regione o Provincia Autonoma di
appartenenza, del progetto Tessera Sanitaria-collegamento in rete dei mediciricetta
elettronica, formalizzato dalla normativa nazionale e dagli accordi tra lo Stato
e la singola regione, il medico prescrittore in rapporto di convenzione con il SSN è
tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al DPCM 26 marzo 2008 così
come definito ai sensi dell’art. 1, comma 5.
2. In caso di inadempienza il medico di cui al precedente comma è soggetto alla
riduzione del trattamento economico complessivo in misura pari al 1,15 % su base
annua.
3. L’inadempienza e la sua durata su base mensile sono documentate attraverso le
verifiche del Sistema Tessera Sanitaria.
4. La relativa trattenuta è applicata dall’ Azienda sanitaria sul trattamento economico
percepito nel mese successivo al verificarsi dell’inadempienza.
5. La riduzione non è applicata nei casi in cui l’inadempienza dipenda da cause
tecniche non legate alla responsabilità del medico e valutate tramite le verifiche
disposte dal Sistema Tessera Sanitaria.
6. L’eventuale ricorso da parte del medico è valutato dalla Commissione di Disciplina
secondo le modalità previste dall’art. 27 ACN 23 marzo 2005.
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Art. 7 - Trattamento economico: Incrementi contrattuali. (Specialisti, Veterinari, altre
Professionalità)
(al netto delle ritenute previdenziali a carico delle aziende sanitarie e di quelle relative al fondo assistenza
malattia)
1. Nel rispetto delle disposizioni finanziarie che hanno provveduto a stanziare le
risorse necessarie a garantire l’incremento economico per il biennio economico
2006-2007, agli specialisti, ai veterinari ed alle altre professionalità (biologi,
psicologi e chimici) spetta per ciascuno degli anni 2006 e 2007 un compenso una
tantum, per ogni ora di attività secondo quanto disciplinato dagli artt. 42 lett. A
comma 1, 43, lettera A, comma 1 e 50, comma 1 dell’ACN 23 marzo 2005, come
disposto dalla seguente tabella:
Specialisti Ambulatoriali e Veterinari
Arretrati anno 2006 0,14 €/ora
Arretrati anno 2007 1,64 €/ora
Altre Professionalità (biologi, psicologi e chimici)
Arretrati anno 2006 0,10 €/ora
Arretrati anno 2007 1,17 €/ora
2. A far data dal 1 gennaio 2008 il compenso orario degli specialisti ambulatoriali e dei
veterinari incaricati a tempo indeterminato di cui all’art. 42, lettera A, comma 1 è
rideterminato in euro 28,44 per ogni ora di attività.
3. A far data dal 1 gennaio 2008 il compenso orario dei professionisti (biologi,
psicologi e chimici) incaricati a tempo indeterminato di cui all’art. 43, lettera A,
comma 1 dell’ACN 23 marzo 2005 è rideterminato in euro 22,75 per ogni ora di
attività.
4. A far data dal 1 gennaio 2008 il compenso orario degli specialisti ambulatoriali, dei
veterinari e dei professionisti (biologi, psicologi e chimici) incaricati a tempo
determinato di cui all’art. 50, comma 1 dell’ACN 23 marzo 2005 è rideterminato in
euro 38,79 per ogni ora di attività effettivamente espletata ai sensi del presente
accordo.
5. Gli arretrati di cui al comma 1 sono corrisposti entro il mese di giugno 2009.
6. Gli adeguamenti contrattuali derivanti dall’applicazione dei commi 2, 3 e 4 devono
essere effettuati entro giugno 2009 unitamente alla corresponsione dei relativi
arretrati riferiti all’anno 2009.
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7. Gli arretrati riferiti all’anno 2008 e derivanti dall’applicazione dei commi 2, 3 e 4
saranno corrisposti entro settembre 2009.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La SISAC si impegna a collaborare con l’ENPAM per ridefinire le modalità ed i termini del
versamento dei contributi dovuti e dell’invio della relativa rendicontazione come richiesto
dalla corretta imputazione sulla posizione previdenziale degli iscritti.
Allegato
Le parti concordano altresì di dover provvedere a modificare ed integrare l’ACN 23 marzo 2005 per la
disciplina dei rapporti con Specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari ed altre Professionalità come di
seguito indicato:
1) Dopo la norma finale 6 è aggiunta la seguente:
“Norma finale n. 7
In ottemperanza al combinato disposto dell’art. 46, comma 1 D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art.
52, comma 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 la SISAC fornisce assistenza alle
amministrazioni in materia di uniforme interpretazione delle clausole contrattuali sentite le OO.SS.
sindacali firmatarie del presente accordo”

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